L.R.
07 MARZO 2002, N. 2
"Ulteriore
modificazione della legge
regionale 2.3.1999, n.3 - Riordino delle funzioni e dei compiti
amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in
attuazione della legge 15.3.1997, n.59 e del decreto legislativo 31.3.1998,
n.112 - e ulteriore integrazione della legge regionale 23.1.1997, n.3
- Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle
funzioni socio-assistenziali".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 15 marzo 2002, n. 12
ARTICOLO
1
(Modificazione
dell'articolo 85 della l.r. 2.3.1999, n. 3)
1.
Il testo dell'articolo 85, comma 1 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 è
sostituito dal seguente:
"1.
Le funzioni amministrative concernenti la concessione di nuovi trattamenti
economici a favore degli invalidi civili, previste dall'articolo 130, comma 2
del decreto legislativo n. 112/1998, sono trasferite ai comuni, che le
esercitano in forma associata attraverso i comuni capofila degli ambiti
territoriali ottimali definiti dal piano sociale regionale secondo le modalità
previste dall'articolo 34, comma 1/bis della legge regionale 23 gennaio 1997,
n. 3.".
ARTICOLO
2
(Ulteriore
integrazione dell'articolo 34 della l.r. 23.1.1997, n. 3)
1.
All'articolo 34 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3, così come
modificato ed integrato dall'articolo 88, comma 1 della legge regionale 3/1999,
dopo il comma 1/bis è aggiunto il seguente comma:
"1/ter.
I comuni compresi negli ambiti di cui al comma 1 individuano, a maggioranza, il
comune capofila.".